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  • Paolo Pozzan - Advogado

MISURE DI SOSTEGNO AZIENDALE COVID-19: CASSA INTEGRAZIONE "LAY-OFF" SEMPLIFICATO

Atualizado: 5 de abr. de 2020

La risoluzione del Consiglio dei ministri portoghese n. 10-A/2020 prevede quattro misure straordinarie di sostegno immediato ai lavoratori e alle imprese, vale a dire:

  • Supporto straordinario per il mantenimento di contratti di lavoro in un'azienda in una situazione di crisi aziendale, con o senza corsi formativi;

  • Creazione di un piano formativo straordinario;

  • Esenzione temporanea dal pagamento dei contributi di previdenza sociale, a carico del datore di lavoro;

  • Incentivo finanziario straordinario a supporto della normalizzazione dell'attività dell'azienda.

Posteriormente, l'ordinanza n. 71-A/2020 del 15 marzo ha creato una misura eccezionale, proceduralmente più agile, al fine di garantire che decorra un corto spazio di tempo tra la domanda del datore di lavoro e la concessione della misura di sostegno, in modo da garantire l'obiettivo di prevenire il rischio immediato di disoccupazione.

Il decreto legge n. 10-G/2020, del 26 marzo, revocando l’ordinanza n. 71-A / 2020, del 15 marzo (art. 19/1) ha allargato le misure previste da detta ordinanza n. 71-A/2020, del 15 marzo stabilendo un regime semplificato di riduzione temporanea del normale periodo di lavoro o la sospensione del contratto di lavoro (Cassaintegrazione o Lay-off) con pagamento parziale dello stipendio e sussidio dell’ente previdenziale portoghese. Questo regime di cassa integrazione era già previsto in modo più articolato dagli art. 298 e seguenti Codice del lavoro, il decreto-legge n. 10-G/2020 stabilisce misure eccezionali e temporanee per rispondere alla pandemia di COVID-19, definendo e regolando le misure di sostegno finanziario per i lavoratori e le aziende.

Per poter avere accesso alle misure di sostegno della Cassa Integrazione è necessario che l’azienda si trovi in una situazione di “Crisi Aziendale”

Ai sensi dell'art. 3 del DL 10-G, del 26 marzo, sono tipificate 3 situazioni di crisi aziendale:

a) La chiusura totale o parziale dell’azienda o dello stabilimento, derivante dall'obbligo governativo di chiusura di strutture e stabilimenti, prevista dal decreto n. 2-A/2020, del 20 marzo, o mediante altra decisione legislativa o amministrativa, secondo i termini di cui alla Decreto legge n. 10-A/2020, del 13 marzo, nella sua attuale formulazione, o ai sensi della legge base della protezione civile, approvata dalla legge n. 27/2006, del 3 luglio, nella sua attuale formulazione, nonché la Legge base sanitaria, approvata dalla legge n. 95/2019, del 4 settembre, relativa agli stabilimenti o aziende effettivamente chiuse la quale includa i lavoratori direttamente interessati;

oppure

b) Tramite dichiarazione del datore di lavoro, unitamente a una certificazione del commercialista attestando che la società:

i. L'interruzione totale o parziale dell'attività della società o dello stabilimento risultante dall'interruzione delle catene di approvvigionamento globali o dalla sospensione o annullamento di ordini, che può essere documentata conformemente al paragrafo 3, lettera c);

ii. Il brusco ed accentuato calo di almeno il 40% della fatturazione nel periodo di trenta giorni prima della presentazione della domanda presso i competenti servizi previdenziali, con riferimento alla media mensile dei due mesi precedenti a quel periodo, o rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente o, per coloro che hanno iniziato l'attività da meno di 12 mesi, alla media di quel periodo.

Il secondo comma dell’articolo sottolinea che gli enti che beneficiano di questo sostegno possono essere controllati, a posteriori, dagli enti pubblici competenti e devono dimostrare in quel momento i fatti su cui si è basata la domanda iniziale ed i rispettivi rinnovi. Tale prova è fornita mediante prova documentale e può essere richiesto di presentare documenti, nei casi applicabili, vale a dire quelli previsti (paragrafo 3 dell’art. 3) ovvero:

a. Bilancio contabile riferito al mese di riferimento nonché al corrispondente mese o mesi precedenti, ove applicabile;

b. Dichiarazione IVA riferita al mese dell’applicazione della misura di sostegno nonché ai due mesi immediatamente precedenti cosi come la dichiarazione IVA relativa all'ultimo trimestre del 2019 e al primo trimestre del 2020, conforme il richiedente si trovi nel regime IVA mensile o trimestrale, i quali evidenzino l'intermittenza o l'interruzione delle catene di approvvigionamento o la sospensione o la cancellazione degli ordini; e

c. Ai fini della seconda parte della lettera i) del paragrafo 1, lettera b), del primo paragrafo, i documenti che dimostrano l'annullamento di ordini o riserve, con conseguente riduzione dell'attività dell’azienda o dell'unità interessata sarà di oltre il 40% della loro capacità di produzione o occupazione, nel mese successivo alla richiesta di sostegno; e

d. Eventuali ulteriori elementi di supporto che potranno essere stabiliti dal ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 4 stabilisce i diritti del datore di lavoro, essendo concesso:

a. Supporto straordinario per il mantenimento dei posti di lavoro, con o senza corsi formativi, in caso di riduzione temporanea del normale periodo di lavoro o sospensione del contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 298 e seguenti del Codice del lavoro; (Cassa Integrazione)

b. Piano formativo straordinario;

c. Incentivo finanziario straordinario a supporto della normalizzazione dell'attività dell'azienda;

d. Esenzione temporanea dal pagamento dei contributi previdenziali, a carico del datore di lavoro.

2 - Ai fini dell'applicazione delle disposizioni della lettera a) del paragrafo precedente (ovvero, cassa integrazione semplificata), il datore di lavoro deve:

- comunicare per iscritto la rispettiva decisione ai lavoratori, indicandone la durata prevedibile, sentite le delegazioni sindacali e le commissioni dei lavoratori, quando esistenti;

- inviare immediatamente una domanda in via elettronica al servizio previdenziale competente (http://www.seg-social.pt/documents/10152/16889112/RC_3056.pdf/61b7f4b0-bf25-4913-a063-e510800a0141 e rispettivo allegato), che è accompagnato da:

i. dichiarazione del datore di lavoro contenente una descrizione sintetica della situazione di crisi economica che riguarda l’azienda e, nei casi previsti al comma 1, lettera b), dell'articolo 3;

ii. certificato del commercialista della società che conferma lo stato di crisi;

iii. nonché l'elenco nominativo dei lavoratori inclusi nelle misure di cassa interazione ed il rispettivo numero di previdenza sociale.

3 - Le misure di cui ai punti a) e d) del comma 1 hanno la durata di un mese, essendo eccezionalmente prorogabile mensilmente, fino a un massimo di tre mesi. Cioè, il regime di cassa integrazione semplificato dura un mese, estendibile mensilmente, fino a un massimo di 3 mesi.

L’art. 6º regola le situazioni di riduzione o sospensione in situazioni di crisi aziendale, a condizione che:

In una situazione di crisi aziendale, il datore di lavoro può ridurre temporaneamente i normali periodi di lavoro o sospendere i contratti di lavoro, nei termini degli articoli 298º e seguenti del Codice del lavoro applicabili, garantendo tuttavia la manutenzione di tutti i diritti, e doveri e le garanzie delle parti che non presuppongono l'effettiva prestazione di lavoro, secondo i termini previsti dal Codice del lavoro.

Il compenso retributivo a cui ha diritto il lavoratore è fissato ai sensi dell'articolo 305, paragrafo 3, del codice del lavoro, il quale é pagato dal datore di lavoro, vale a dire “Durante il periodo di riduzione o sospensione, il lavoratore ha diritto compenso compensativo […] nell’importo minimo pari a due terzi della retribuzione normale lorda o al valore della retribuzione mensile minima garantita (635,00€) corrispondente al normale periodo di lavoro, a seconda di quale sia la piú elevata - fino ad un massimo tre volte la retribuzione mensile minima garantita (1.905,00€)”.

Durante il periodo di applicazione della cassa integrazione, la società ha diritto ad un contributo finanziario ai fini del pagamento del compenso di cui al paragrafo precedente, pari al 70% da parte del servizio pubblico competente nel settore della sicurezza sociale, rimanente 30% a carico del datore di lavoro (ovvero 30% dei 2/3 del salario lordo).

Oltre alle misure di sostegno per il pagamento del salario dei dipendenti con contratto di lavoro pendente ai sensi dell'art. 10 del decreto i datori di lavoro che beneficiano delle misure previste dal decreto legge 10-G, del 26 marzo, hanno diritto a un incentivo finanziario straordinario a sostegno della ripresa dell'attività della società, concesso da IEFP, IP, versato in un unico pagamento tempo e con il valore di RMMG (635,00€) per lavoratore.

Per accedere all'incentivo straordinario di ripresa lavorativa, il datore di lavoro deve presentare una domanda all'IEFP, I. P., accompagnata, dai documenti giá precedentemente indicati per comprovare la situazione di crisi imprenditoriale di cui al paragrafo 3 dell'articolo 3 del decreto.

Con la concessione della Cassa Integrazione é prevista anche un'esenzione totale dal pagamento dei contributi previdenziale a carico del datore di lavoro per i lavoratori inclusi nella misura e per i membri degli organi statutari, durante il loro periodo di validità della misura. (art. 11).

NOTA IMPORTANTE: Da riferire, che durante il periodo di applicazione delle misure di sostegno previste dal presente decreto legge, nonché nei successivi 60 giorni, il datore di lavoro beneficiario di tali misure non può recedere dai contratti di lavoro tramite licenziamento collettivo o del licenziamento a causa dell'estinzione del posto di lavoro. previsto dagli articoli 359 e 367 del codice del lavoro. (art. 13).

Si evidenzia che nulla impedisce al datore di lavoro di ricorrere al regime normale di cassa integrazione previsto dal Codice del Lavoro (art. 298 e ss del CT) caso non soddisfi i requisiti per l'accesso al regime di cassa integrazione semplificata, nonché il regime previsto dal art. 309 della CT (risuzione remunerazione durante la chiusura o diminuzione dell'attività).


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